Sez. L, Sentenza n. 624 del 23/01/1998 (Rv. 511854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratore sottoposto a procedimento penale - Applicazione della sospensione cautelare nelle more - Principio della immediatezza della contestazione - Violazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Quando la disciplina collettiva (nella specie: art. 72 del Ccnl del 1983 per i dirigenti e i funzionari delle Casse di Risparmio) prevede la possibilità di sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale, e per tutta la durata dello stesso, al fine di consentire l'esercizio del potere disciplinare dopo la definizione di detto procedimento, la protrazione della detta misura cautelare per tutto il corso del giudizio penale, - in quanto correlata alla esigenza che i provvedimenti da assumere siano il risultato di un accertamento dei fatti più esauriente (rispetto a quello sia pur scrupoloso che sarebbe consentito da un procedimento disciplinare avviato in base alla sola imputazione) e che vengano acquisiti altri e più completi elementi di giudizio circa la gravità dei comportamenti del lavoratore, con possibilità di più ponderata valutazione dei medesimi, non comporta violazione del principio di "immediatezza". Infatti da un lato questo è da intendere pur sempre in senso relativo vale a dire come tempo necessario al datore di lavoro per verificare convenientemente e poi ricostruire e valutare la condotta del lavoratore e per consentire una contestazione il più possibile specifica e circostanziata e, d'altro lato una volta estromesso il lavoratore dal contesto aziendale per effetto della disposta sospensione, l'esigenza di immediatezza risulta attenuata, desumendosi dalla stessa sospensione, nonostante il differimento del recesso, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione anche temporanea del rapporto, e la volontà del datore di lavoro di non prestare acquiescenza alle infrazioni commesse dal lavoratore rinunziando al potere di licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)