Sez. L, Sentenza n. 15383 del 09/08/2004 (Rv. 575327 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione degli addebiti intervenuti dopo anni dall'accertamento dei fatti in sede ispettiva interna - Successivo licenziamento - Illegittimità - Necessità di attendere la conclusione del procedimento penale relativo a quei fatti - Esclusione - Fattispecie relativa e mancata adozione di misure cautelari.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Non è ravvisabile una giusta causa di licenziamento ove la contestazione degli addebiti avvenga a distanza di anni dall'accertamento, in seguito ad indagine ispettiva interna all'impresa, dei fatti denunciati poi all'autorità giudiziaria, non essendo necessario attendere la conclusione del procedimento penale di primo grado, soprattutto quando il datore di lavoro, come nella specie, si sia astenuto dall'adottare misure cautelari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)