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Sez. 3, Sentenza n. 8586 del 20/10/1994 (Rv. 488178 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA | Affermazione o diniego da parte del giudice istruttore - Carattere decisorio - Regolamento di competenza - Esperibilità.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488178-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA

La competenza sulla istanza di provvedimento di urgenza in pendenza della causa di merito dinnanzi al Tribunale appartiene, ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., al giudice istruttore che, in quanto organo dotato di autonoma competenza ad emettere il provvedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., e della "potestas decidendi" sulle questioni ad esso relative che siano state dedotte in giudizio, è anche giudice della propria competenza, con la conseguenza che le statuizioni da lui emesse, siano esse affermative o declinatorie della competenza, hanno carattere decisorio e possono essere impugnate con il regolamento di competenza (nella specie, si trattava di provvedimento declinatorio della competenza sulla istanza di fissazione delle modalità di esecuzione del provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)