Sez. 1, Sentenza n. 6900 del 17/12/1988 (Rv. 461132 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO RESO DOPO L'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA IN ORDINE A TALE CAUSE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO RESO DOPO L'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA IN ORDINE A TALE CAUSE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento reso dal giudice istruttore (o dal Presidente del tribunale, in sostituzione dell'istruttore), ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., sull'istanza di misure cautelari ed urgenti avanzata dopo l'instaurazione della causa di merito, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla Competenza, in ordine a tale causa ancorché affronti la relativa questione, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza, in considerazione della sua provenienza da un organo istituzionalmente privo di potestà decisoria sulla suddetta questione, la cui definizione resta affidata in via esclusiva al collegio. (V 5121/87, mass n 453719; (V 5696/84, mass n 437374; (V 6327/80, mass n 410069; (V 1813/78, mass n 391205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)