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Sez. 1, Sentenza n. 6763 del 06/04/2004 (Rv. 571890 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizioni proposte davanti al giudice di pace ex art. 22 - bis legge n. 689 del 1981 - Termini di comparizione - Disciplina applicabile - Specifica regola prevista per l'opposizione a sanzione amministrativa - Applicazione - Disposizione di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571890-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dall'art. 22 - bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163 - bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 - bis, ridotti della metà".

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)