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Sez. L, Sentenza n. 15656 del 07/11/2002 (Rv. 558321 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di comparizione - Rinvio originario dell'art. 23 della legge n. 689/81 all'art. 313 del cod. proc. civ. - Avvenuta abrogazione dell'art. 313 cod. proc. civ. nella sua originaria formulazione - Applicazione dei termini ordinari ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558321-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimenti di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dall'art. 23 legge n. 689 del 1981, una volta sopravvenuta l'abrogazione dell'articolo 313 cod. proc. civ. in virtù dell'art. 37 della legge n. 353 del 1990, i termini di comparizione che scaturiscono dal rinvio previsto dall'art. 311 cod. proc. civ. e dall'abrogazione del procedimento pretorile sono quelli stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ., secondo il quale tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non inferiori a sessanta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 8, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 37, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)