Sez. 2, Sentenza n. 23662 del 06/11/2009 (Rv. 610587 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Termine di comparizione non inferiore a sessanta giorni - Inderogabilità - A favore dell'autorità amministrativa - Sussistenza - A favore dell'opponente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, così come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e quest'ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla legge n. 263 del 2005, applicabile nella specie "ratione temporis") un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine, tuttavia, è inderogabile, a pena di nullità della sentenza, esclusivamente a beneficio dell'autorità convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di "vocatio in ius", e non anche a favore dell'opponente, per il quale, invece, la notifica è prevista solo in funzione di conoscenza della data dell'udienza al fine di consentirgli la presenza a quest'ultima, posto che egli già conosce gli atti di causa ed il ricorso che ha lui stesso introdotto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)