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Sez. 1, Sentenza n. 708 del 11/04/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159460 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONI DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159460-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONI DELL'ACCUSA - ESTREMI.*

Nel procedimento di prevenzione il principio della contestazione dell'accusa non รจ applicabile nella stessa estensione del procedimento ordinario, ma si attua esclusivamente con la comunicazione all'interessato dell'udienza di discussione della proposta, con l'avviso a comparire e con l'indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione. (V mass n 141348, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)