Sez. 1, Ordinanza n. 345 del 07/02/1979 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141348 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
Nel procedimento di prevenzione il principio della contestazione dell'accusa si attua con la comunicazione all'interessato dell'udienza in cui sara discussa la proposta, con l'avviso a comparire e con l'indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione; i diritti di difesa sono in tal modo adeguatamente tutelati, in quanto l'interessato puo, in tempo utile, prendere visione del rapporto del questore e di tutti i documenti, e venire cosi a conoscenza degli elementi sui quali la proposta e fondata. Nessun rilievo puo pertanto attribuirsi alla mancata corrispondenza tra gli articoli di legge indicati nella proposta e quelli risultanti dal decreto applicativo della misura.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)