Sez. 3, Sentenza n. 1456 del 11/05/1968 (Rv. 333110 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA- OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA- OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE.*
L'autorita del giudicato, anche se circoscritta a cio che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio, copre, tuttavia, sia il dedotto che il deducibile, e cioe non soltanto le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - sia in via di Azione che di eccezione -, le quali, se pur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongano come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Cosicche, quando due giudizi tra le stesse parti hanno per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi e stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbia inciso su di un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, e costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. Conforme alla sentenza n.2275-66, massima n.324431.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)