Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 22/11/1984 (Rv. 437687 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVO - IN GENERE - NEGOZIO O RAPPORTO COSTITUENTI OGGETTO DI DUE GIUDIZI FRA LE STESSE PARTI - ACCERTAMENTO E RISOLUZIONE DI UN PUNTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE NEL SECONDO GIUDIZIO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVO - IN GENERE - NEGOZIO O RAPPORTO COSTITUENTI OGGETTO DI DUE GIUDIZI FRA LE STESSE PARTI - ACCERTAMENTO E RISOLUZIONE DI UN PUNTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE NEL SECONDO GIUDIZIO.*
L'autorità del giudicato, copre sia il dedotto che il deducibile, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - sia in via di Azione che di eccezione le quali, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongano come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Pertanto, quando due giudizi fra le stesse parti hanno per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica, o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbia inciso su di un punto fondamentale il comune ad entrambe le cause, e costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Conf 6400/79, mass n 403131; (Conf 5887/73, mass n 395704; (Conf 1456/68, mass n 333110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)