Sez. L, Sentenza n. 6613 del 12/05/2001 (Rv. 546618 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Danno biologico subito dal lavoratore in conseguenza di un infortunio - Fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicabilità dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Liquidazione del danno biologico - Criteri - Riferimento alla perdita di capacità lavorativa - Esclusione - Riferimento esclusivo alla menomazione della salute - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Anche per le fattispecie alle quali non è applicabile "ratione temporis" l'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 la liquidazione del danno come conseguenza di un infortunio sul lavoro deve essere operata sostituendo al tradizionale criterio fondato sulla perdita della capacità lavorativa il criterio basato unicamente sulla menomazione della salute e dell'integrità psico - fisica dell'infortunato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)