diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11710 del 19/11/1998 (Rv. 520863 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Risarcibilità del danno cosiddetto biologico indipendentemente e oltre la previsione di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520863-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali la portata del principio della risarcibilità del danno cosiddetto biologico, indipendentemente e oltre la previsione dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai sensi e con riferimento agli artt. 2087, 1176 cod. civ. e 32 Cost., non può essere dilatata fino a ricomprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti, pur se in conseguenza di eventi criminosi da parte di terzi non addebitabili a titolo di colpa al datore di lavoro. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del dipendente di una società che gestiva una stazione di servizio di distribuzione di carburante volta ad ottenere la condanna dei datori di lavoro al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza della ferita da arma da fuoco subita nel corso di una tentata rapina verificatasi in danno del distributore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)