Sez. L, Sentenza n. 12333 del 14/12/1993 (Rv. 484718 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Prestazioni economiche in caso di inabilità - In genere | Sentenza n. 485 del 1991 della Corte Costituzionale - Effetti - Erogazione da parte dell'I.N.A.I.L. di una rendita non comprensiva del danno biologico - Incidenza sul diritto del lavoratore al risarcimento di tale danno da parte del datore di lavoro responsabile - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Prestazioni economiche in caso di inabilità - In genere
A seguito della sentenza n. 485 del 1991 della Corte Costituzionale (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato od i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.), l'erogazione da parte dell'I.N.A.I.L. di una rendita che non tiene conto del danno biologico, anche se determinata in misura superiore rispetto alla liquidazione del danno patrimoniale secondo criteri civilistici, non incide sul diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del suddetto danno biologico dal datore di lavoro responsabile dell'infortunio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)