Sez. L, Sentenza n. 152 del 05/01/1995 (Rv. 489564 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R.- Natura - Interpretazione - Criteri.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i sanitari a regime convenzionale, reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con decreto del Presidente della Repubblica, non costituisce fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto predetto, ma integra la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con il decreto presidenziale, costituente una fonte normativa secondaria, che rende esecutivo l'accordo stesso; con la conseguenza che l'interpretazione di quest'ultimo è consentita alla Corte di Cassazione in sede di denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione delle disposizioni dello stesso accordo e va compiuta alla stregua dei criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)