diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7615 del 21/04/2004 (Rv. 572215 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in Cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico diretto da parte della Corte di Cassazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità dei criteri di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fattispecie relativa alla indennità di piena disponibilità di cui all'art. 45, lettera b), d.P.R. n. 484 del 1996.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572215-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'itero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che in relazione a tali atti non trovano applicazione i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per l'interpretazione delle leggi. (Nella specie, la S.C., nell'interpretare l'art. 45, lettera b, del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, concernente l'indennità di piena disponibilità per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ha ritenuto che la condizione ostativa alla erogazione della stessa, consistente nella esistenza di ogni tipo di "convenzioni con istituzioni pubbliche o private", non sia integrata da qualsiasi convenzione stipulata dal medico convenzionato con "soggetti pubblici o privati", dovendosi invece accertare in concreto se le modalità di svolgimento della prestazione ulteriore siano tali da consentire al professionista il regolare adempimento del proprio impegno professionale in favore degli assistiti di medicina generale, ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata che, dalla qualificazione di "convenzione" del rapporto instaurato dal medico con un'impresa privata per lo svolgimento dei compiti di medico del lavoro, aveva desunto la insussistenza del diritto alla indennità di piena disponibilità).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)