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Sez. L, Sentenza n. 8066 del 17/08/1998 (Rv. 518084 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. n.316 del 1990 - Natura - Interpretazione - Criteri - Copertura assicurativa contro gli infortuni "in itinere" - Portata ed effetti - Clausola della polizza assicurativa che prevede "franchigie" ulteriori rispetto a quelle indicate nell'accordo collettivo - Illegittimità - Condizioni e conseguenze.
Stato
decisa il 1998-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518084-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'art. 31 del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 che, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - il quale, non costituisce la fonte negoziale diretta di regolamentazione dei suddetti rapporti, ma rappresenta esclusivamente la "fase consensuale" di un complesso procedimento di produzione di una normativa di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di cassazione - nel prevedere che le Unità sanitarie locali, d'intesa con i sindacati firmatari dell'accordo, debbano provvedere ad assicurare i medici in oggetto anche per il rischio da infortunio "in itinere" per i servizi prestati in un Comune diverso da quello di residenza, ha indicato come unica "franchigia" quella della riduzione dell'indennità giornaliera al cinquanta per cento per i primi tre mesi per l'ipotesi di invalidità temporanea. Per l'invalidità permanente, invece, la suddetta disposizione ha prescritto il massimale di un miliardo senza alcuna previsione di franchigie e, quindi, senza riferimenti ai limiti della tutela antinfortunistica già prevista per i medici del Servizio sanitario nazionale dal d.P.R. n 1124 del 1965. D'altra parte, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la chiarezza, la specificità e la completezza della suddetta disciplina non consentono di considerare tali riferimenti implicitamente voluti dalle parti. Conseguentemente, tenuto conto dell'inderogabilità (in assenza del consenso degli altri soggetti interessati) della citata normativa da parte delle Unità sanitarie locali e della rilevanza dell'interesse pubblico tutelato, deve considerarsi illegittima e improduttiva di effetti - senza bisogno di ulteriori accertamenti sotto il profilo dell'art. 1418, comma primo, cod. civ.- la clausola della polizza assicurativa che prevede franchigie ulteriori rispetto a quella espressamente indicata nell'accordo collettivo nazionale.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316 art. 31, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)