Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10177 del 10/05/2011 (Rv. 618255 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | "Status" di rifugiato politico - Natura - Fondamento - Nozione - Rischio di persecuzione personale e diretta - Necessità - Sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento del detto "status" - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. L'accertamento relativo ai presupposti fattuali della fondatezza della richiesta non è censurabile in sede di ricorso per cassazione in difetto di vizi della motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11 com. 3, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Direttive del Consiglio CEE 09/05/2005 num. 85, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)