diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18353 del 23/08/2006 (Rv. 591535 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | "Status" di rifugiato politico - Riconoscimento - Presupposti - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 2006-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591535-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)