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Sez. 1, Sentenza n. 2583 del 22/02/2002 (Rv. 552456 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Mancata perdita del godimento del bene - Danni - Insussistenza - Redazione del verbale di immissione in possesso - Presunzione dell'effettiva occupazione del fondo - Sussistenza - Conseguenze in ordine al regime probatorio.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552456-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di occupazione destinata alla realizzazione dell'opera pubblica, vige il principio secondo cui non può lamentare alcun danno chi non ha perso il godimento del bene e non è di per sè sufficiente ad integrare il pregiudizio il fatto che l'Amministrazione abbia meramente dichiarato di prendere possesso dell'immobile. Tuttavia, la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, non resta priva di rilevanza, giacché fa presumere che il beneficiario dell'occupazione stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile e che il proprietario di questo subisca, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne. Ne consegue che, nell'ipotesi di avvenuta redazione del verbale di immissione in possesso, non è sul proprietario che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, bensì è il beneficiario del provvedimento di occupazione a dover dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo di occupazione, essendo altrimenti tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione da tale momento. Per converso, nel periodo precedente, e fino alla data di immissione in possesso, siccome al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua volontaria scelta, è su di lui che grava l'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito in conseguenza della sola indisponibilità giuridica dell'immobile ed ancor prima che di questo sia avvenuto l'acquisto della reale disponibilità da parte dell'Amministrazione occupante.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)