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Sez. 1, Sentenza n. 9926 del 20/07/2001 (Rv. 548366 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Funzione - Nel periodo successivo e precedente alla effettiva immissione in possesso da parte dell'occupante - Spettanza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548366-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità, ingenera una obbligazione indennitaria volta a compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; ne consegue che, ove sia avvenuta l'immissione in possesso dell'immobile, sin da tale momento (e fino al termine dell'occupazione) è dovuta l'indennità di occupazione, mentre nel periodo precedente alla data di immissione in possesso al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria, sicché, in tal caso, conseguendo dall'adozione del provvedimento di urgenza soltanto l'indisponibilità giuridica dell'immobile, il proprietario ha diritto a reclamare un indennizzo soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio in conseguenza di detta situazione giuridica (ad esempio, per l'impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)