Sez. 3, Sentenza n. 23985 del 14/04/2004 Cc. (dep. 26/05/2004) Rv. 228884 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Modifica della pronuncia del primo giudice - Obbligo di analizzare le ragioni a sostegno dell'atto impugnato - Decisione di riforma che dia conto di per sè della diversa scelta operata - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, qualora il giudice del riesame ritenga di modificare la pronuncia del primo giudice può evitare di sottoporre ad analisi le ragioni che hanno sostenuto l'originaria decisione specificando quelle che inducono ad un diverso giudizio a condizione che la decisione di riforma sia ineccepibilmente sorretta da una adeguata, completa e convincente motivazione che si impone con caratteri di assoluta decisività, dando in tal modo di per sè ragione della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)