Sez. 6, Sentenza n. 9478 del 10/11/2009 Cc. (dep. 10/03/2010) Rv. 246401 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Modifica della pronuncia del primo giudice - Obbligo di analizzare le ragioni a sostegno dell'atto impugnato - Decisione di riforma che dia conto di per sè della diversa scelta operata - Sufficienza - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, quando il giudice del riesame ritenga di modificare la decisione del primo giudice può evitare di analizzare le ragioni poste a fondamento dell'originaria pronuncia e specificare quelle che inducono invece ad un diverso giudizio, a condizione che la decisione di riforma sia sorretta da un'adeguata, completa e convincente motivazione, dando di per sè ragione, con caratteri di assoluta decisività, della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi prova diversi o diversamente valutati. (Fattispecie relativa a una difforme valutazione degli elementi di riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)