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Sez. 1, Sentenza n. 1381 del 16/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 201487 - 01

Impugnazioni - Appello - Sentenza - In genere | decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Alternatività della spiegazione di un fatto - Supporto motivazionale logico - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201487-01

Impugnazioni - Appello - Sentenza - In genere

La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verità. (Nella specie la Corte di Assise di Appello, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un plausibile movente, dopo aver considerato che gli imputati avevano trascorso sicuramente con la vittima buona parte del tempo che aveva preceduto la sua uccisione e dopo aver posto in rilievo che i medesimi imputati avevano avuto la possibilità di commettere l'omicidio, con evidente salto logico prospettava, in maniera del tutto generica e disancorata da concreti elementi emersi dal processo, ipotesi alternative in ordine all'omicidio in questione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)