Sez. 3, Sentenza n. 8010 del 02/04/2009 (Rv. 607557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza - Effetti - Notificazione al procuratore domiciliatario costituito in primo grado per l'appellato - Nullità - Sussistenza - Mancata costituzione in giudizio dell'appellato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, anziché nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, è nulla e tale nullità, non sanata in difetto della costituzione dell'appellato, attiene al contraddittorio non validamente incardinato e travolge l'intero procedimento sino alla decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)