Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 21/01/2016 (Rv. 638642 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Lavori di somma urgenza - Disciplina ex art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999 - Immediata esecuzione - Mancata approvazione nei termini - Pagamento costi di produzione - Necessità - Nozione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 - recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile "ratione temporis") - sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione "ex lege" al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)