Sez. 1, Sentenza n. 19037 del 03/09/2010 (Rv. 614461 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Lavori di somma urgenza - Tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa - Necessità - Applicabilità ai contratti di appalto di lavori pubblici - Sussistenza - Mancata regolarizzazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di interessi moratori.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
La norma dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, e nell'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 - secondo cui, per i lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici; pertanto in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto infondata la pretesa degli interessi moratori per il solo fatto dell'affidamento dei lavori, non essendo stato stipulato il contratto di appalto, che costituisce presupposto per la loro liquidazione, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)