Sez. U, Sentenza n. 5636 del 17/10/1988 (Rv. 460184 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE - SOCIETÀ PER AZIONI - NULLITÀ DELL'ATTO COSTITUTIVO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE - SOCIETÀ PER AZIONI - NULLITÀ DELL'ATTO COSTITUTIVO.*
L'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo, per violazione di norme imperative, atteso che l'investimento di porzione del patrimonio della società di capitali in quella partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono, per la tutela dei soci e dei creditori, alla amministrazione ed alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché alle esigenze di chiarezza e precisione del bilancio. (nell'enunciare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della S.C. hanno conseguenzialmente puntualizzato che l'art. 1 della legge sull'editoria 5 agosto 1981 n. 416, il quale stabilisce che, ai fini della legge medesima, le società in accomandita semplice devono essere costituite soltanto da persone fisiche, non esprime un'eccezione ad una norma generale di segno opposto, ma integra un'applicazione confermativa di detto principio). (V 464/85, mass n 438671; (V 4577/76, mass n 383312).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2316, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)