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Sez. L, Sentenza n. 464 del 28/01/1985 (Rv. 438671 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SOCIETÀ DI PERSONE O SOCIETÀ DI FATTO TRA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI E PERSONE FISICHE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PROPOSTA DA UN LAVORATORE SUBORDINATO, FORMALMENTE DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA E DELLA PERSONA FISICA PREPOSTA ALL'AZIENDA, IN SOLIDO TRA LORO COME SOCI DI FATTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438671-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SOCIETÀ DI PERSONE O SOCIETÀ DI FATTO TRA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI E PERSONE FISICHE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PROPOSTA DA UN LAVORATORE SUBORDINATO, FORMALMENTE DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA E DELLA PERSONA FISICA PREPOSTA ALL'AZIENDA, IN SOLIDO TRA LORO COME SOCI DI FATTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Non è giuridicamente configurabile una società di persone o una società di fatto tra una società di capitali e persone fisiche giacché - in contrasto con la netta differenza legislativamente posta tra la natura e la struttura dei due tipi di società - risulterebbe una figura ibrida di società allo stesso tempo di capitali e di persone con un'inammissibile commistione tra i due regimi in relazione sia all'adempimento delle obbligazioni sociali sia in generale all'amministrazione dell'ipotizzata nuova società; e, parimenti, deve essere escluso che soci di fatto possano coesistere in seno alla società di capitali con i soci previsti dall'atto costitutivo e dal libro dei soci. Conseguentemente, il lavoratore subordinato - formalmente dipendente di una società di capitali, la cui azienda appaia diretta da persona fisica estranea alla stessa - non può invocare l'esistenza di una società di fatto tra la società di capitali e la persona fisica al fine di rivendicare spettanze retributive nei confronti sia dell'una che dell'altra, in solido tra loro. (Conf 4577/76, mass n 383312; (Conf 632/68, mass n 331795; (Conf 2235/63, mass n 263425; (contra 5785/80, mass n 409612).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2249

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)