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Sez. L, Sentenza n. 7719 del 18/12/1986 (Rv. 449699 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - INOSSERVANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449699-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - INOSSERVANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di licenziamento in tronco per giusta causa, l'inosservanza del principio dell'immediatezza della contestazione (il quale va inteso in senso relativo ed è compatibile con un congruo intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti) non può essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimità, trattandosi di deduzione che implica lo svolgimento di indagini di fatto. (V 4150/86, mass n 446936; (V 5204/85, mass n 442507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)