Sez. L, Sentenza n. 5204 del 23/10/1985 (Rv. 442507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio dell'immediatezza che condiziona la validità e la tempestività del licenziamento per giusta causa, va inteso in senso relativo, dovendo tenersi conto - con riferimento alle caratteristiche del caso concreto - di quel ragionevole intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti che il datore di lavoro intende contestare al lavoratore. Lo accertamento della sussistenza di tale requisito dell'immediatezza è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione. (Conf 5876/84, mass n 437548; (Conf 5851/83, mass n 430698; (Conf 2780/82, mass n 420652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)