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Sez. 5, Sentenza n. 20122 del 18/04/2002 Ud. (dep. 23/05/2002) Rv. 221924 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Incompetenza dichiarata dal Tribunale del riesame - Obbligo di esaminare comunque le eccezioni procedurali incidenti sulla validità del provvedimento cautelare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221924-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il Tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali (nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche) le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)