Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 02/11/1998 Cc. (dep. 18/11/1998) Rv. 211805 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Verifica della competenza da parte del giudice dell'impugnazione che sia stato ritualmente investito del problema - Necessità - Pronuncia da adottare all'esito dell'indagine in caso di ritenuta incompetenza territoriale.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
In tema di emissione di provvedimenti cautelari, ciascun giudice, nell'assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è perciò abilitato a verificarne l'esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. Su tale valutazione, positiva o negativa che sia, non potrà mai essere precluso il sindacato del giudice dell'impugnazione, una volta che questi sia legittimamente investito del problema. Detto sindacato, qualora ricorra un caso di incompetenza per territorio, non può condurre a una pronuncia di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato, ma deve sostanziarsi in una sua conferma, sia pure "sui generis", in cui la misura cautelare, mentre è confermata e resta integra sotto ogni altro profilo, viene dichiarata affetta da incompetenza, ove ne ricorrano gli estremi, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "ex" art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)