Sez. 4, Sentenza n. 3899 del 28/11/1995 Cc. (dep. 03/01/1996) Rv. 203324 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Spese | Di conservazione e custodia - Titolare del diritto alla restituzione - Addebitabilità al medesimo delle predette spese - Condizioni e limiti.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Spese
Al titolare del diritto alla restituzione di una cosa sequestrata, nel caso in cui sia comunque escluso un suo coinvolgimento idoneo a giustificare l'addebito di spese processuali, non può essere fatto carico di spese di conservazione e custodia se non dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione di dissequestro e soltanto se l'esecuzione del provvedimento (cioè la materiale consegna della cosa dissequestrata) sia stata ritardata (oltre il trentesimo giorno) per incuria, negligenza o per qualsiasi altro comportamento, consapevole e volontario, dell'avente diritto, che abbia costituito questi in colpa anche lievissima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 12, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)