Sez. U, Sentenza n. 1617 del 09/02/1993 (Rv. 480822 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere | Ricorso proposto in relazione a controversia di lavoro - Deroga alla sospensione dei termini del cosiddetto periodo feriale - Applicabilità.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere
Al procedimento instaurato con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia di lavoro, è applicabile la deroga alla sospensione dei termini del cosidetto periodo feriale, prevista per le controversie di lavoro dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, stante il carattere incidentale del procedimento di regolamento rispetto a quello di merito in cui s'innesta e del quale condivide la natura, e le esigenze di celerità, al cui soddisfacimento quella deroga è predisposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)