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Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/1995 (Rv. 489504 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE | Proposizione della querela in una controversia di lavoro o di previdenza - Termine di un anno per il passaggio in giudicato della decisione - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione - Termine di sei mesi ex art. 297, primo comma, cod. proc. civ. - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489504-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE

Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato - come un momento della sua fase istruttoria - da un nesso funzionale e genetico. Pertanto, la proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatorie (art.. 409 e 442 cod. proc. civ.) rimane influenzata dalle esigenze di oralità, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e dalla correlativa inoperatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n.742; con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che il termine di un anno per il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., della sentenza non notificata con cui è stato definito il processo per querela di falso incidentalmente proposto (in una di dette controversie) non soggiace all'indicata sospensione feriale e che il termine di sei mesi previsto dall'art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del processo principale, nel caso in cui col provvedimento di sospensione non sia stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, deve essere computato a decorrere dal compimento dell'anno come sopra determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)