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Sez. 5, Sentenza n. 5218 del 28/11/1996 Cc. (dep. 27/01/1997) Rv. 207498 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Sproporzione tra reddito e disponibilità economiche - Provenienza illecita dei beni - Presunzione - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Intestatario diverso dal soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa - Beni immobili - Dimostrazione della destinazione del bene al soddisfacimento di esigenze personali - Onere di allegazione- Sussistenza (fattispecie in caso di intestazione fittizia di immobili a un famigliare del prevenuto).
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207498-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini della confisca dei beni in sede di prevenzione, la sospetta provenienza dei beni è deducibile anche dall'assenza di fonti lecite di guadagno da parte del prevenuto, perché la legge fa derivare dall'attività delinquenziale, in relazione alla notevole sperequazione tra tenore di vita desumibile appunto dal valore dei beni di confiscare, e redditi dichiarati o apparenti, una presunzione di provenienza illecita, che può essere superata solo con dimostrazione di segno contrario. Al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge consente di ritenere la provenienza illegittima dei singoli beni da elementi acquisiti di inequivoca sintomaticità (sproporzione tra tenore di vita e reddito) e non dalla mancata allegazione della loro provenienza legittima, la cui dimostrazione è idonea a contrastare la sintomaticità indicata. Quando in particolare si tratta di beni immobili, compete all'ufficio di acquisire elementi in ordine alla loro reale disponibilità da parte del prevenuto. Per contrastare tale valenza, sarà il titolare formale a dover dimostrare l'effettivo godimento dei beni e poiché la presunzione è innescata in ordine alla disponibilità reale e non a quella apparente, dovrà dimostrarsi la correlazione tra il bene ed il soddisfacimento di bisogni e interessi diretti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che fosse stato legittimamente confermato il provvedimento di confisca di un immobile intestato formalmente al padre di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale perché indiziato di appartenenza alla mafia, immobile del quale il formale interessato non disponeva direttamente e da lui non destinato al soddisfacimento di pur reali esigenze personali e familiari)

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)