diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262606 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni - Ripartizione dell'onere probatorio - Modifiche a seguito delle riforme introdotte dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e legge 15 luglio 2009 n. 94 - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262606-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)