Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 27/03/1995 (Rv. 491443 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza - Condizioni - Compravendita di immobile - Pagamento di un acconto ed accollo di porzione di mutuo - Domanda di condanna dell'acquirente proposta dal costruttore - Venditore - Insorgenza della necessità di ricalcolare l'intero prezzo - Pronuncia del giudice sull'intero prezzo - Ultrapetizione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, non deve ritenersi violato quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum e causa petendi"). Pertanto, nel caso in cui il costruttore-venditore domandi la condanna dell'acquirente di un immobile a pagare un acconto e ad accollarsi una frazione del mutuo se, in seguito alle eccezioni di inadempimento sollevate dall'acquirente, ed alle contestazioni opposte dal costruttore- venditore, concernenti l'esecuzione di altre opere previste in contratto, insorga la necessità di ricalcolare l'intero prezzo, cui sono proporzionati sia l'acconto sia il mutuo, non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra la richiesta e la pronuncia il giudice che - ricondotta all'unica obbligazione di pagare il prezzo la richiesta del venditore di pagamento dell'acconto e di accollo del mutuo - non si limiti a decidere sull'acconto e sull'accollo, ma pronunzi sull'intero corrispettivo, determinando le singole modalità del pagamento (la misura dell'acconto e della frazione del mutuo), avuto riguardo a tutte le componenti del prezzo prestabilite dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)