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Sez. 2, Sentenza n. 6740 del 05/08/1987 (Rv. 454952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. SULLA BASE DI UNA SCRITTURA ERRONEAMENTE QUALIFICATA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SUCCESSIVA RICHIESTA DI CONDANNA A RIPRODURRE IN FORMA PUBBLICA IL CONTRATTO DEFINITIVO GIÀ CONCLUSO - "EMENDATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454952-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. SULLA BASE DI UNA SCRITTURA ERRONEAMENTE QUALIFICATA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SUCCESSIVA RICHIESTA DI CONDANNA A RIPRODURRE IN FORMA PUBBLICA IL CONTRATTO DEFINITIVO GIÀ CONCLUSO - "EMENDATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. solo quando venga attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto dall'attore e non quando il bene effettivamente richiesto sia riconosciuto in base ad argomenti giuridici diversi da quelli dedotti dalla parte con imprecisione terminologica o con inesatto inquadramento legale della fattispecie. Pertanto, ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce una mera "emendatio libelli", consentita sia nel giudizio di primo grado, sia in appello, la richiesta di condanna della controparte a riprodurre in Forma pubblica il contratto definitivo già concluso, restando il "thema decidendum" pur sempre circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà. (V 4880/83, mass n 429770; (V 1788/83, mass n 426640; (V 1751/80, mass n 405377; (V 5619/79, mass n 402217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)