Sez. L, Sentenza n. 5599 del 06/06/1998 (Rv. 516158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di ripristino instaurato nel vigore della legge n. 222 del 1984 - Diritto all'assegno di invalidità - Accertamento - Ammissibilità - Riscontro del requisito contributivo - Riferimento alla disciplina vigente nel momento della originaria domanda amministrativa - Necessità - Specifica domanda giudiziale relativa all'assegno di invalidità - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel corso del giudizio diretto al ripristino della pensione d'invalidità revocata, instaurato nel vigore della disciplina dell'invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un'infermità o di un aggravamento manifestatisi nel vigore di tale nuova disciplina, può riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione della capacità lavorativa) l'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della citata legge, verificando la sussistenza del requisito contributivo con riguardo alle norme vigenti alla data di presentazione dell'originaria domanda di attribuzione della pensione d'invalidità (poi revocata). Nè la mancata formulazione di specifica domanda in tal senso da parte dell'assicurato osta a una pronuncia corrispondente (o comporta il vizio di extrapetizione della medesima), poiché la pensione e l'assegno di invalidità sono prestazioni analoghe per oggetto, finalità e presupposti, e la differenza di conseguenze giuridiche che la legge ricollega al riconoscimento delle due prestazioni non incide sulla natura dell'indagine demandata al giudice di merito, che differisce solo marginalmente in relazione alla necessità, quanto alla pensione di invalidità, di allargare l'indagine all'accertamento della capacità di guadagno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)