Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 22/06/2006 (Rv. 592534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine assegnato alla parte, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, né prima né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti, sicché la sua inosservanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano determinata, salvo che la parte interessata non dimostri la propria impossibilità all'osservanza del detto termine per fatto a lei non imputabile né per dolo, né per colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)