Sez. L, Sentenza n. 400 del 14/01/2004 (Rv. 569423 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale per i medici dipendenti da case di cura private.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza dice di merito che aveva rigettato la domanda di un medico, dipendente da una casa di cura privata con qualifica di aiuto, di ottenere differenze retributive per avere ripetutamente sostituito il primario assente, rilevando che, alla stregua degli artt. 7 e 8 del c.c.n.l. di categoria, le sostituzioni temporanee del primario rientrano nei compiti propri della qualifica di aiuto e solo l'assegnazione di mansioni superiori risultante da atto scritto dell'amministrazione dà diritto ad una indennità mensile. Nell'occasione, la S.C. ha altresì escluso che tale interpretazione determini lesione dell'art. 36 Cost. per violazione del principio di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)