Sez. U, Sentenza n. 1924 del 21/04/1989 (Rv. 462562 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - INOSSERVANZA DEI TERMINI PRESCRITTI PER IL DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - INOSSERVANZA DEI TERMINI PRESCRITTI PER IL DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
I ritardi, in cui incorra il magistrato nell'Esercizio delle sue funzioni, come nel caso d'inosservanza dei termini prescritti per il deposito di sentenze civili, possono integrare responsabilità disciplinare, per compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, qualora, per consistenza e numero, vengano a superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, sì da menomare la credibilità ed estimazione dell'attività giudiziaria in seno alla collettività, anche in relazione alla legittima attesa di una sollecitudine compatibile con il personale ed i mezzi a disposizione. (V 4754/86, massima n. 447459).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)