Sez. U, Sentenza n. 4754 del 24/07/1986 (Rv. 447459 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Con riguardo ad Atti e provvedimenti resi da un magistrato nello Esercizio delle sue funzioni, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, mentre non è ravvisabile nella mera violazione di legge, cioè nell'inesattezza tecnico-giuridica di detti Atti o provvedimenti (tranne i casi di dolo o colpa grave, e ferma restando la denunciabilità dei relativi vizi con i previsti mezzi di impugnazione), può essere affermata quando la violazione medesima sia idonea ad evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente sul piano del prestigio dell'ordine giudiziario. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto corretta la pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui aveva ravvisato il suddetto illecito, a carico di un giudice istruttore, per aver reagito a scorrettezze del difensore di un imputato qualificando come "vergognosa" la sua condotta, anziché mediante il ricorso agli strumenti di cui agli artt. 131 e 146 cod. proc. pen.; per aver esaminato come teste, e poi arrestato per falsa testimonianza, persona che aveva diritto di tacere in quanto indiziata di reità; per aver svolto indagini nei confronti di soggetto sospettato di reato, senza osservare il disposto dell'art. 304 cod. proc. pen. sull'Obbligo della preventiva comunicazione giudiziaria. Hanno cassato invece l'indicata pronuncia, nella parte in cui aveva considerato disciplinarmente rilevante l'eventuale illegittimità di uno "stralcio" istruttorio disposto con provvedimento ordinatorio anziché con sentenza, a causa della mancata indagine di detta Sezione disciplinare circa la ricorrenza di un comportamento dello incolpato con le caratteristiche sopra specificate). (V 2181/85, mass n 440057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)