Sez. U, Sentenza n. 2378 del 18/03/1997 (Rv. 503085 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esercizio dell'azione disciplinare - Termine - Sospensione "ipso jure" durante il procedimento penale.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Il decorso del termine dell'azione disciplinare a carico dei magistrati, che è esercitata con la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione al C.S.M. di istruzione formale ovvero con la comunicazione del Procuratore Generale medesimo al C.S.M. perché proceda con istruzione sommaria e che non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, è sospeso "ipso jure" se per il medesimo fatto viene esercitata azione penale, sicché l'eventuale provvedimento del Procuratore Generale che disponga tale sospensione è meramente dichiarativo dell'intervenuta sospensione e non già costitutivo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 14 n. 1, DPR 14/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)