Sez. 1, Sentenza n. 8592 del 29/05/2003 (Rv. 563718 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI | Simulazione in materia cambiaria - Configurabilità - Esclusione - Condizioni e limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI
Al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase, successiva, di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Legge 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)