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Sez. 1, Sentenza n. 8400 del 24/08/1998 (Rv. 518325 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | In materia cambiaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di contratto di sconto con fido.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518325-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

Non è legittimamente configurabile (e non è conseguentemente opponibile ai terzi) una presunta simulazione in materia cambiaria (nella specie, per interposizione fittizia di persona nel contratto di sconto con fido), sia perché la cambiale è atto non necessariamente recettizio, sia perché il campo di operatività in cui, per la sua essenza, il titolo è destinato ad esplicare la sua funzione non consente alcuna utile distinzione tra apparenza e realtà, attesa la irrilevanza, ai fini della sua operatività nei confronti dei terzi, del rapporto causale originario sotto il profilo della sua validità e della sua stessa esistenza (con conseguente inammissibilità di ogni eccezione, nei confronti del terzo giratario, dell'eventuale origine di favore -o di finanziamento- del titolo), sia perché, infine, l'eccezione di simulazione verrebbe a paralizzare l'eventuale azione causale scaturente dal titolo, ma non anche la (diversa) azione cambiaria. (Nella specie, il giudice di merito era stato chiamato a decidere di una vicenda processuale in cui un imprenditore, raggiunta un'intesa con un istituto bancario e con un altro imprenditore al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le restrizioni in materia di fidi previsti dalla Banca d'Italia, aveva scontato presso la banca una cambiale a firma dell'imprenditore che aveva esaurito tutti i suoi fidi, era stato, poi, convenuto in giudizio dall'istituto di credito con procedimento monitorio per il pagamento della somma risultante dalla cambiale, e si era difeso opponendo la natura simulatoria del rapporto trilatero così disegnato. Respinta l'opposizione all'ingiunzione, e condannato l'ingiunto al pagamento, la S.C., nel rigettare il conseguente ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)