Sez. 3, Sentenza n. 15464 del 11/06/2008 (Rv. 603365 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI | Simulazione in materia cambiaria - Configurabilità - Esclusione - Intento simulario nella fase successiva di negoziazione del titolo - Operatività di una fattispecie simulatoria nel rapporto tra emittente e primo prenditore - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI
Al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase, successiva, di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciano principio ed evidenziando che il "thema decidendum" era costituito dall'accertamento, da parte della corte di merito, della sussistenza o meno di una rapporto contrattuale di mutuo "inter partes" quale patto sottostante e giustificativo del rilascio dei titoli di credito, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di simulazione assoluta dei titoli di credito - nonchè delle relative formalità ipotecarie - emessi dai debitori al fine di paralizzare ogni azione dei veri creditori nei loro confronti, ritenendo, invece, che alle obbligazioni cambiarie - anche in caso di obbligazioni cambiarie di favore, a scopo di garanzia di debiti extra-cambiari - non poteva applicarsi la disciplina della simulazione, atteso che, essendo le stesse caratterizzate dall'astrattezza e dalla formalità, non consentivano alcuna distinzione tra apparenza e realtà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)