Sez. L, Sentenza n. 2197 del 02/03/1987 (Rv. 451426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di licenziamento, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento stesso da parte del lavoratore, è un termine di decadenza e come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia, in Mancanza di disposizione contraria, di sospensione, senza che a termini dell'art. 1335 cod. civ. possano rilevare le condizioni soggettive del destinatario, ed in ispecie la sua capacità di intendere e di volere, salva la tutela nei limiti dell'art. 428 cod. civ.. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che detto termine fosse rimasto sospeso durante lo stato d'incapacità naturale della lavoratrice licenziata). (Conf 3612/85, mass n 441213).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)